PERUGIA – Non è stato un gesto involontario avvenuto durante una normale azione di gioco, quel pugno al volto del giocatore della Clitunno, Jacopo Lucentini (foto) è stato sferrato volontariamente.
A stabilirlo è stato il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, che ieri giovedì 27 marzo ha emesso la sentenza (comunicato Cru Figc n° 178) in merito al deferimento del Procuratore Federale riguardante il giocatore Gregorio Paolo Quondam (oggi al Terni FC) e la società AMC 98.
Ebbene i fatti riguardano la partita del girone B del campionato di Promozione tra l’ AMC 98 e la Clitunno, andata in scena al Comunale di Acquasparta il 20 ottobre 2024 terminata 3 a 2 per la Clitunno. In quell’occasione il giocatore Lucentini fu soccorso dai sanitari e fu costretto al ricovero all’ospedale di Terni.
A raccontare i fatti fu lo stesso presidente della Clitunno Evandro Pacifici. L’AMC 98 replocò dicendo che “L’infortunio di Lucentini è solo frutto di un’azione di gioco, colpito al volto involontariamente”.
Alla denuncia della Clitunno non fece seguito un adeguato provvedimento disciplinare del giudice sportivo e allora la società è ricorsa in appello.
Un procedimento quello dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale che ha previsto anche l’audizione di numerosi testimoni tra cui l’arbitro della partita il signor Oleksandr Markevych di Terni che nel referto non annotò nulla.
Decisiva per decisione finale del Corte, Presiduta dal Presidente Avvocato Paolo Cudini è stata la testimonianza di un compagno di squadra di Lucentini che ha ricostruito i fatti e finamente dopo qualche mese ha avuto giustizia al giocatore, vittima del vile gesto.
Alla fine infatti il Tribunale ha accolto la richiesta della Procura Federale disponendo per il giocatore Quondam la squalifica per 8 giornate. Multa di 100 euro anche per l’AMC 98.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Il Tribunale Federale Territoriale ritiene raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti, con le precisazioni che seguono.
Quanto alla posizione del Sig. Gregorio Paolo Quondam, gli elementi istruttori raccolti dalla Procura Federale appaiono idonei a dimostrare il verificarsi dell’episodio dal quale sono derivate lesioni al calciatore Jacopo Lucentini (peraltro non contestato dagli incolpati) e la volontarietà del gesto da parte del Sig. Quondam
Le dichiarazioni rese dall’arbitro Sig. Oleksandr Markevych e dagli altri soggetti sentiti dalla Procura, sig.ri Augusto Contenti, Gianluca Boraschini e lo stesso Lucentini, appaiono univoche e concordanti nel collocare la fase di gioco nella parte opposta del campo ove si trovavano in quel momento i calciatori Quondam e Lucentini.
Il Sig. Boraschini, unico testimone oculare al di fuori dell’incolpato e del calciatore colpito, ha riferito che si trovava alle spalle del compagno di squadra Lucentini e che, a palla lontana, il n. 9 della AMC 98 Sig. Quondam si è avvicinato al Sig. Lucentini e gli ha sferrato un pugno al volto.
In particolare il Boraschini ha precisato che poco prima dell’episodio vi era stato un battibecco fra i due relativi ad un fallo subito dal Sig. Quondam e quest’ultimo aveva intimato al Lucentini di stare zitto; dopo la ripresa del gioco, si legge nella deposizione del 3/12/2024, “…a palla lontana ho visto il nr. 9 della AMC 98 Quondam Gregorio Paolo avvicinarsi a Jacopo Lucentini e sferrargli un pugno al volto. Jacopo Lucentini è caduto a terra l’ho visto sanguinare copiosamente dal naso. Sono a conoscenza che è stato successivamente soccorso e trasportato in Ospedale a Terni dove è stato ricoverato e da quello che so gli è stata riscontrata una frattura nasale con lesione dell’orbita oculare ed è stato successivamente operato”.
Le lesioni riportate dal Sig. Lucentini sono attestate dalla documentazione sanitaria in atti e la dettagliata dichiarazione del Sig. Boraschini, che si trovava vicino all’azione, appare sufficiente a comprovare la volontarietà del gesto e quindi responsabilità del Sig. Quondam. Le dichiarazioni sopra riportate contrastano con quanto affermato dall’incolpato: risulta infatti smentita la circostanza che egli abbia colpito l’avversario involontariamente, nel tentativo di smarcarsi e di colpire il pallone nel corso di un’azione che si stava sviluppando nelle sue vicinanze, visto che – si ripete – dichiarazioni concordanti hanno consentito di appurare che il pallone si trovasse dall’altra parte del terreno di gioco.
Non può essere condivisa neanche l’argomentazione difensiva secondo la quale non sarebbe stata raggiunta la prova della colpevolezza del deferito “oltre ogni ragionevole dubbio”, anche alla luce del fatto che “(…) è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio.
A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 6/2016).
Né, da ultimo, si può ritenere sovrapponibile al caso di specie il precedente menzionato dal Difensore degli incolpati (decisione di questo Tribunale del 22-28/6/2023), atteso che in quel procedimento – al contrario di questo che ci occupa – il testimone, che si trovava distante dal terreno di gioco, non era stato in grado di
riferire se il fatto fosse avvenuto intenzionalmente o meno.
Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto anche conto delle conseguenze lesive derivate al sig. Lucentini, la richiesta formulata dalla Procura Federale appare congrua e commisurata ai fatti, pertanto va irrogata al sig. Gregorio Paolo Quondam la sanzione di 8 (otto) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di
competenza.
Per quanto riguarda la posizione della AMC 98, non essendo stata fornita alcuna prova liberatoria, deve ritenersi sussistente la responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S. della Società. Ciò non di meno, non si può fare a meno di rilevare la marginalità del ruolo ricoperto dalla società di calcio in relazione al gesto del calciatore commesso durante una fase di gioco, seppure a palla lontana; senza contare che, se l’episodio fosse stato visto e refertato dal direttore di gara, verosimilmente il calciatore
sarebbe stato sanzionato e la società no.
Si impone quindi nel caso di specie l’applicazione di una sanzione che, attraverso un’adeguata attenuazione del quantum, risponda a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene congruo applicare alla Soc. Pol. D. AMC 98 la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 (cento).