PERUGIA – C’era grande attesa per conoscere le decisioni del giudice sportivo in seguito ai fatti avvenuti domenica durante la partita tra Ferro di Cavallo Madonna Alta e Pol Pen Spoleto valida per l’11^ giornata del girone B del campionato di Seconda Categoria. La partita era stata sospesa al 25′ del secondo tempo a causa di una furibonda rissa.
Ebbene l’esito è riportato nel comunicato n° 94 appena pubblicato sul sito del CRU. Il GS ha dato la partita persa a tavolino per 3 a 0 ad entrambe le squadre, multando per 800 euro la società di casa e per 400 euro quella ospite. Inoltre nelle prossime due partite il Ferro di Cavallo dovrà giocare a porte chiuse.
Ma non finisce qui perchè la Pol Pen deve far fronte anche alle pesanti squalifiche di due giocatori. 6 giornate a Manuel Candelori “In quanto veniva espulso durante la gara perché afferrava con la mano la faccia di più giocatori avversari e successivamente cercava di colpire violentemente altri giocatori avversari” e tre a Francesco Sensini “In quanto espulso per offese all’arbitro”.
Squalifica per il dirigente della Pol Pen Paolo Catoni fino al 30 giugno 2025 “In quanto – durante la rissa verificatasi nel corso della gara – avvicinava l’arbitro e lo spingeva con forza con atteggiamento fortemente irriguardoso, facendogli fare dei passi all’indietro per evitare di cadere, per ben 4 volte”.
gara del 1/12/2024 MADONNA ALTA F.DI CAVALLO – POL.PEN.SPOLETO
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
VISTO il referto arbitrale della gara Madonna Alta F.di Cavallo-Pol.Pen. Spoleto del 1 dicembre 2024 (Campionato di seconda categoria – Girone B);
CONSIDERATO
CHE dal predetto referto emerge che al 25º del secondo tempo si creava un confronto fra il n.10 della Società Pol.Pen.Spoleto ed alcuni giocatori della società Madonna Alta F.di Cavallo che sfociava in una rissa generale fra i giocatori delle due squadre;
CHE a quel punto quasi tutti gli spettatori – dei quali non veniva specificata l’appartenenza ad una squadra piuttosto che ad un’altra – scendevano dalla tribuna per aggiungersi anche loro alla rissa, picchiando e tirando calci;
CHE qualche spettatore cercava di strozzare da dietro alcuni giocatori;
CHE l’arbitro a quel punto sospendeva la partita;
CHE addirittura entrava dentro al campo persona identificata all’arbitro come il custode del campo, che si aggiungeva alla rissa dando calci e pugni ad alcuni giocatori avversari;
CHE quindi l’arbitro si vedeva costretto a rifugiarsi nello spogliatoio per proteggersi;
CHE pertanto l’arbitro doveva decretare la definitiva sospensione della gara;
Tanto premesso e RITENUTO
CHE dal referto emerge che i giocatori di entrambe le squadre hanno dato luogo alla rissa;
CHE l’arbitro non ha identificato l’appartenenza ad una squadra piuttosto che ad un’altra degli spettatori che sono entrati in campo ed hanno dato luogo alla rissa generale con aggressione fisica ad alcuni giocatori;
CHE -ferme le ulteriori sanzioni allo società Madonna Alta F.di Cavallo per la mancata predisposizione di presidi volti a prevenire situazioni di pericolo per i tesserati che partecipano dalla gara – ricorrono i presupposti per sanzionare entrambe le squadre con la perdita della gara medesima, stante la responsabilità di entrambe circa i fatti sopra descritti
P.Q.M.
– IRROGA sia alla Società Madonna Alta F.di Cavallo ed alla Pol.Pen.Spoleto, ai sensi dell’art.10, comma 3 del C.G.S., la sanzione della perdita della gara per 0-3;
– IRROGA alla Società Madonna Alta F.di Cavallo, per le ragioni sopra evidenziate, l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00);
– DISPONE ai sensi dell’art.26, comma 3 e dell’art.8, comma 1, lett.e) C.G.S. che le prossime due gare della società Madonna Alta F.di Cavallo vengano disputate a porte chiuse;
– IRROGA altresì alla società Pol.Pen.Spoleto l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per la partecipazione alla rissa anche di propri tesserati.