PERUGIA – Caso incredibile di “ingiustizia sportiva”. È avvenuto in Umbria ed è clamoroso. I fatti risalgono al 17 settembre 2022 ed in particolare alla partita di Coppa Primavera di II categoria tra Pozzo e Virtus Foligno.
I fatti
Al 41’ del primo tempo in conseguenza di una decisione arbitrale a sfavorevole, un giocatore della Virtus Foligno spintonava l’avversario e, subito dopo aggrediva il direttore di gara, prendendolo per il collo con violenza, accompagnando tale condotta con proteste ad insulti al suo indirizzo. L’arbitro individua un giocatore che in prima istanza viene squalificato fino al 31 dicembre del 2023.
Corte d’Appello
La Virtus Foligno presenta ricorso alla Corte d’Appello che revoca la squalifica al giocatore indicato nel referto perché lo stesso arbitro dichiara di non essere stato aggredito da quel giocatore. Ma non finisce qui perché lo stesso arbitro sottoposto a confronto con altro calciatore non è stato capace di riconoscere il suo aggressore, scagionando quindi anche il secondo “indagato”.
Icredibile
È qui che viene il bello perché il Giudice Sportivo è tornato sulla vicenda e nel comunicato del Cru n° 52 si legge: annullata la squalifica, si rende necessaria l’applicazione dell’art. 6 comma 2 CGS, il quale prevede che “Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato.
La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”; Al momento dell’aggressione il capitano della Virtus Foligno era il n. 2 Cesarini Marco e pertanto, fintanto che non verrà individuato l’autore dell’aggressione, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2023 deve essere applicata temporaneamente nei confronti del citato Cesarini Marco”.
È proprio il caso perfetto di “ingiustizia sportiva”e l’art. 6 comma 2 CGS, non permetterà mai di individuare il vero aggressore del direttore di gara. Vista l’incapacità dell’arbitro di individuare il giocatore che lo ha preso per il collo, la società per liberare dalla squalifica il Capitano, potrà indicare qualunque altro giocatore che si trovava in campo al 41’ del primo tempo anche uno che ad sempio non gioca più con la squadra perché si è trasferito a vivere in un’altra città per questioni di lavoro o che ha smesso di giocare perché va male a scuola. Il CGS va contro ogni principio della giustizia ordinaria e questo è assordo.