ROMA – Il legali di Luca Fiorucci avranno a disposizione poco più di una settimana per presentare l’appello alla CFA dopo la sentenza del Tribunale Federale che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’aspirante candidato alle elezioni del CRU Luca Fiorucci con il quale chiedeva l’annullamento delle elezioni stesse tra l’atro anche per la violazione della legge n°8 2018 (e del regolamento NOIF) relativa al limite di mandati (3) per le cariche di Presidente e Vicepresidente delle Federazioni e dei relativi comitati regionali.
Ebbene nella giornata di ieri puntualissime sono arrivate le motivazioni della sentenza di primo grado pubblicate integralmente da settecalcio.it.
“Approfondite nel testo integrale qui sotto e fatevi un’idea…”, scrive settecalcio.it e allora noi lo abbiamo preso di parola, ma alla fine della lettura siamo rimasti con gli occhi sbarrati perché per la più banale questione di “lana caprima” il Tribunale non è entrato nel merito della questione evitando di accertare se un suo tesserato ha violato la Legge e i regolamenti federali. Si è trattato praticamente di un procedimento flash perché al giudice è bastato la prima eccezione per ritenere inammissibile il ricorso di Fiorucci. L’assurdo sta nel fatto che nel procedimento si è costituita solo la FIGC (che si presume abbia il dovere di esigere che LND e Comitati regionali rispettano leggi nazionali e federali) e non LND e CRU, ma il Tribunale ha accolto un’eccezione della FIGC che riguarda il Cru il Presidente Luigi Repace e gli altri eletti.
Il legale della FIGC ha chiesto “l’inammissibilità del ricorso, perché non notificato al dott. Repace, quale soggetto di cui si contesta la elezione a Presidente del CR Umbria e, dunque, quale controinteressato, come previsto e richiesto dall’art. 49 CGS”.
Ma il legale della FIGC chi difende? Il CRU o la FIGC? Perché la FIGC ha tutto questo interesse a far si che non si entri nel merito del ricorso?
Comunque secondo il Tribunale “L’eccezione è fondata e merita accoglimento”. Il Tribunale fa riferimento alla giustizia amministrativa e non a quella civile e allora pur avendo notificato il ricorso attraverso Pec al CRU ritiene che “tutti gli eletti e non il solo Luigi Repace, rivestono la qualifica di contro interessati cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto tutti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato”.
Per questo cavillo “burocratico” insomma non sappiamo se Repace era candidabile o incandidabile e se ha o non ha rispettato la Legge.
Il gioco è sempre lo stesso come per le elezioni: “meglio non giocare, preferiamo vincere facile” poi però non vi lamentate se con questo modo di fare l’Italia non si qualifica al mondiale di calcio.