ROMA – La FIGC ha reso note le motivazioni in merito al procedimento disciplinare nei confronti del Foligno Calcio. Riportiamo fedelmente il testo pubblicato sul sito della federazione. La società presenterà sicuramente ricorso in appello per chiedere di ridurre o addirittura annullare i pesanti provvedimenti disciplinari, anche perché da quanto trapela si tratterebbe di un ritardo nei pagamenti.
Il deferimento
Il procedimento trae origine dalla nota inviata dalla Divisione Interregionale alla Procura Federale in data 4 luglio 2022, in merito al mancato pagamento delle somme dovute dalla società Foligno Calcio SSDARL ai tecnici sigg.ri Marmorini Simone, Tizzoni Riccardo, Trastulli Giuliano e Vallesi Gilberto, accertate dal Collegio Arbitrale c/o la Lega Nazionale Dilettanti in data 30 maggio 2022 e quantificate in:
– euro 12.005,00 a favore del sig. Marmorini Simone (vertenza n. 112/12);
– euro 4.503,00 a favore del sig. Tizzoni Riccardo (vertenza n. 109/12);
– euro 5.364,00 a favore del sig. Trastulli Giuliano (vertenza n.103/12);
– euro 6.205,00 a favore del sig. Vallesi Gilberto (vertenza n.110/12).
Il 29 settembre 2022, la Procura Federale ha notificato agli indagati la comunicazione di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 123 CGS.
In data 10 novembre 2022, la Procura Federale ha notificato l’atto di deferimento, contestando:
– al sig. Renato Colavita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Foligno Calcio SSDARL, la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto agli allenatori sigg.ri Riccardo Tizzoni, Gilberto Vallesi, Simone Marmorini e al sig. Giuliano Trastulli, preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n. 103.12 emessi in data 24.5.2022, notificati in data 30.5.2022 e pubblicati con C.U. n. 2/2022 – nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce;
– alla società Foligno Calcio SSDARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Renato Colavita, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Il dibattimento
Il Presidente del TFN ha fissato, per la discussione, l’udienza del 5 dicembre 2022.
In vista dell’udienza non sono state presentate memorie.
In sede di discussione è comparso l’avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno si è costituito per i deferiti.
L’avv. Maurizio Gentile, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
– nei confronti del sig. Renato Colavita, mesi 12 (dodici) di inibizione;
– nei confronti della società Foligno Calcio SSDARL, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente
stagione sportiva, ed euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) di ammenda.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Renato Colavita. Dagli atti del deferimento è, infatti, emerso pacificamente che il sig. Renato Colavita, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Foligno Calcio SSDARL, in violazione dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e dell’art. 31 comma 6 e 7, del CGS, non ha corrisposto agli allenatori sigg.ri Riccardo Tizzoni, Gilberto Vallesi, Simone Marmorini e al sig. Giuliano Trastulli, preparatore atletico, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND – rispettivamente con i lodi n. 109.12, n.110.12, n. 112.12 e n. 103.12 emessi in data 24.5.2022, notificati in data 30.5.2022 e pubblicati con C.U. n. 2/2022 – nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione di dette pronunce.
Quanto sopra, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 12 (dodici) di inibizione del sig. Renato Colavita. L’applicazione della pena minima di mesi 6 (sei) per ciascuna violazione contestata (4), infatti, appare sproporzionata ed irragionevole in relazione ai principi di carattere generale che ispirano il giusto processo e l’adeguatezza della pena. La società Foligno Calcio SSDARL risulta sanzionabile, ai sensi dell’art. 31 n. 6 con la penalizzazione di punti 4 (quattro) in considerazione del numero delle violazioni contestate, mentre non può essere irrogata l’ammenda richiesta in quanto non prevista dalla citata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
– per il sig. Renato Colavita, mesi 12 (dodici) di inibizione;
– per la società Foligno Calcio SSDARL, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva