PERUGIA – Un “calcetto” al polpaccio dell’arbitro gli era costato una squalifica per quasi 4 anni. La notizia aveva fatto gridare allo “scandalo” e così la C4 Foligno del Presidente Paolo Zoppi aveva presentato il reclamo per chiedere la riduzione della sanzione applicata dal Giudice Sportivo nei confronti di un giovane calciatore della Juniores.

I fatti infatti erano relativi alla partita del campionato Juniores A2 tra Vis Foligno e C4 Foligno giocata il 23 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva deciso per la squalifica fino al 30 giugno del 2025 per il giovane calciatore della C4 “perché, al 51 del secondo tempo, – scrive il giudice sportivo – mostrando evidente disappunto per un calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria colpiva, con un calcio, l’arbitro al polpaccio destro, provocandogli dolore”.

Ebbene la Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e  “riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore a quattro mesi di squalifica”. La notizia si apprende dal comunicato n° 70 pubblicato dal Cru della Figc.

Le motivazioni

“Il direttore di gara ha confermato a questa Corte di aver subito un colpo al polpaccio infertogli dal calciatore nel contesto di una generalizzata protesta intorno all’arbitro stesso conseguente all’avvenuta concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria; l’arbitro ha tuttavia specificato di non poter riferire se tale colpo sia stato o meno volontario, essendo di spalle e non avendo visto il calciatore durante il compimento di tale gesto ed avendolo potuto identificare solo dopo essersi voltato. La società reclamante, pur ammettendo che il colpo è stato effettivamente inferto dal calciatore, ha tuttavia riferito che ciò è avvenuto inavvertitamente, come conseguenza di un calcio ad una zolla di terreno da parte del calciatore quale “gesto di stizza” per aver procurato il rigore che ha poi involontariamente colpito anche il direttore di gara.

In siffatto contesto, non essendovi sufficienti elementi di prova circa la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore, la Corte ritiene di ridurre a quattro mesi di squalifica la sanzione inflitta a quest’ultimo, essendo l’episodio inquadrabile in una smodata e scomposta protesta tale da determinare comunque un contatto con il direttore di gara provocandogli dolore”.

 

 

 











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