PERUGIA (d. m.) – Una ordinanza inutile che penalizza solo il Foligno. Spesso gli amministratori pubblici firmano atti senza rendersi conto di quali possono essere le conseguenze reali delle disposizioni imposte ai cittadini. È il caso dell’ordinanza regionale n° 64, che per quanto riguarda il calcio dilettantistico umbro è praticamente inutile ed in parole poveve penalizza una sola società in tutta la regione.

L’atto pubblico a firma della Presidente Donatella Tesei ordina:

A decorrere dalla data della presente ordinanza (16 ottobre) e fino al 14 novembre 2020 è consentita la presenza di spettatori nelle competizioni all’aperto riguardanti gli sport riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, Comitato Italiano Paralimpico ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali e delle rispettive federazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. Sport all’aperto:
  • campionato calcio Legapro C: n. massimo di 1000 spettatori;
  • campionato nazionale di calcio serie D e campionati regionali Lega Nazionale Dilettanti: n. massimo di 500 spettatori;
  • campionati di calcio a cinque Lega Nazionale Dilettanti: n. massimo di 200 spettatori;
  • tutti gli altri sport: numero massimo di 200 spettatori.

Le capienze di cui ai punti precedenti devono rientrare in ogni caso nel limite massimo del 15% della capienza totale consentita dell’impianto sportivo.

Rispetto all’ultimo DPCM la regione, come consentito dallo stesso decreto del Presidente Conte, applica misure più restrittive perché limita la capienza massima per gli impianti dei dilettanti (serie D inclusa) a 500 spettatori, mentre le disposizioni governative ne consentono 1000, ma sempre nel limite del 15% della capienza totale dell’impianto.

Ebbene in Umbria se si applica la regola del 15% nessuno stadio che ospita campionati dilettantistici o di serie D supera i 300 spettatori. In serie D il Bernicchi di Città di Castello, che forse è lo stadio più capiente tra tutti gli impianti che ospitano i campionati dei dilettanti (1800 posti circa) può ospitare circa 270 spettatori, il Trestina ne può ospitare appena 90, mentre il Cannara addirittura 60. In Eccellenza gli stadi più capienti sono quelli di Orvieto, Narni e Sansepolcro (che addirittura non essendo in Umbria deve rispettare le disposizioni della regione Toscana), ma anche in questi casi gli spettatori ammessi con la regola del 15% non sono più di 300. L’unico impianto in Umbria tra i dilettanti che avrebbe potuto ospitare ben 840 tifosi in virtù di una capienza di circa 5600 posti è il Blasone di Foligno, ma ora la società vista l’ordinanza regionale dovrà rinunciare a ben 340 posti.

Il Presidente del Cru Luigi Repace la settimana scorsa aveva inviato una lettera alla Presidente della Regione Donatella Tesei per chiedere di revocare le precedenti disposizioni del DPCM del 7 settembre, che impedivano l’accesso del pubblico nelle competizioni ufficiali delle federazioni. Repace chiedeva di consentire l’accesso negli stadi umbri proprio per un massimo di 500 spettatori. Caso vuole che il limite è stato fissato proprio a 500 come richiesto dal Cru della Figc, ma la frittata è fatta perchè l’uteriore restrizione non serve a nulla e a pagare le conseguenze di quella che è a tutti gli effetti un’ordinanza inutile è solo il Foligno.

A dimostrazione dell’inutilità dell’ordinanza c’è anche il punto 2 con la Regione che non fa altro che ribadire quanto già stabilito dal nuovo DPCM:

Le competizioni sportive di cui al comma 1 sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione ed assegnazione preventiva del posto a sedere e, se al chiuso, con adeguati volumi e ricambi d’aria a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente con l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie nel rispetto dei protocolli emanati e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.      











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